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cosa rischia il difensore dell’Inter

«Acerbo mi ha detto negro». Con queste parole il difensore del Napoli Giovanni Gesù si è rivolto all’arbitro La Penna durante la partita tra Inter e napoletani. Il difensore centrale brasiliano, in modo inequivocabile – dalla bocca della televisione – ha portato la sua pesante accusa all’attenzione del direttore di gara. «Questo non mi va bene, abbiamo una scritta qui…” ha continuato, mostrando all’arbitro il toppa antirazzismo sulla maglietta.

Penna ascoltava, prendeva appunti ma non poteva fare molto. E, nel post-partita, il brasiliano decise di gettare acqua sul fuoco: «Cosa è successo con Acerbi? È andato un po’ oltre con le parole ma si è scusato, è un bravo ragazzo e quando finisce la partita va tutto bene. Spero che non accada di nuovo perché è un ragazzo intelligente…».

Cosa rischia Acerbi? Cosa dice il Codice di Giustizia Sportiva?

Chiaramente non ci si può fermare alle dichiarazioni di Juan Jesus, che ha poi circoscritto il caso, chiudendolo prima ancora che si scatenasse un ulteriore tormento post-partita. Ma resta l’accusa gravissima di discriminazione da parte di un calciatore nei confronti di un altro: parole su cui il giustizia sportiva Cercheremo di fare chiarezza, di agire di conseguenza qualora venissero accertate. Ma cosa rischia Acerbi da quanto accaduto?

Se fosse accertato, il reato di Acerbi nei confronti di Juan Jesus rientrerebbe nella fattispecie disciplinata dall’articolo 28 della Codice di giustizia sportiva. Al paragrafo 1 leggiamo che «costituisce comportamento discriminatorio qualsiasi comportamento che, direttamente o indirettamente, offenda, denigri o insulti un’altra persona. ragioni razziali, colorereligione, 32 lingua, sesso, nazionalità, anche origine etnicacondizione personale o sociale o costituisce propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque incita a comportamenti discriminatori».

Al comma 2 si specifica che «il calciatore che commette una violazione di cui al comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giorni di gara o, nei casi più gravi, con la squalifica tempo determinato e con la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera g) nonché, per il settore professionale, con la sanzione pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 20.000,00».

La sanzione prevista dall’articolo 9, comma 1, lettera g) indicata nella norma si riferisce al «divieto temporaneo accedere agli impianti sportivi dove si svolgono eventi o competizioni calcistiche, comprese le partite amichevoli, in ambito FIGC, con eventuale richiesta di proroga in ambito UEFA e FIFA».

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